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Finanziaria 2003
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Art. 38
(Modifiche alla l.r. 53/1998 concernente l'organizzazione regionale della difesa del suolo. Disposizioni transitorie sulle concessioni demaniali di competenza regionale)

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:
omissis"

2. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) e lettera b), della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), ai soggetti indicati all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti al 31 dicembre 2003, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

3. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 2, che scadano dopo la data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro l'anno 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2003, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.