Capo II
Organizzazione delle funzioni nelle materie
di difesa del suolo e risorse idriche
Art. 8
(Funzioni della Regione)
1.
Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti:
a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 (1a);
b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
d) il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;
e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite.
2.
In materia di difesa del suolo, sono, altresì, riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti:
a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a:
1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31;
2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;
3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
b) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
c) la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7;
c-bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dallasponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 (1b);
c-ter) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 (1b);
c-quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 (1b);
c-quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale (1b);
d) il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).
3.
In materia di risorse idriche sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni (1c);
b) l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 36/94;
b-bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, noncgè delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (1d);
c) le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 89 comma 2, del d.lgs. 112/1998;
d) la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 112/1998;
e) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 112/1998;
(Omissis) (1e).
3 bis.
Sono riservate alla Regione le funzioni, trasferite alla stessa dallo Stato, relative alle competenze del Servizio idrografico e mareografico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, 24 gennaio 1991 n. 85. (1f)
Art. 9
(Funzioni delle province)
1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
b) le opere di bonifica;
c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo (2);
e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi;
(Omissis) (2aa);
g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestaledi cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonchè quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere (2a):
1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;
2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;
3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;
4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;
5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;
6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;
7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.
2.
In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche:
a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6; (2b)
b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:
1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; 2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;
3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.
3.
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.
Art. 10
(Funzioni dei comuni)
1.
In materia di difesa del suolo:
a) sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati;
2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti dalla Giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR;
b) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonchè quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere (2c):
1) acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture;
2) tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv (2d);
3) muri di sostegno inferiori a 100 centimetri e recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri;
4) interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante;
5) ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie;
6) messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari;
7) realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente;
8) realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica.
(Omissis) (2e).
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