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Art. 77
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:
a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);
c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.
2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) omissis (17);
b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.
3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.
Capo XI
Disposizioni comuni
Sezione I
Relazioni con il sistema camerale
Art. 78
(Ruolo delle CCIAA)
1.
La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.
2.
Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonché cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 83.
Art. 79
(Collaborazioni funzionali con le CCIAA)
1.
La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.
2.
Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.
Art. 80
(Funzioni e compiti delle CCIAA)
1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.
Art. 81
(Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività)
1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale.
2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.
3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonché alla valutazione dell'attività svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.
4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.
Art. 82
(Invio relazione allo Stato)
1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.
Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese
Art. 83
(Sportello unico per le attività produttive)
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero procedimento.
2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell'intero procedimento.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.
6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.
7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art. 84
(Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1.
a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attività produttive;
c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la concessione;
d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.
Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 85
(Disciplina degli interventi)
1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realtà locali;
b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea;
c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata;
d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.
3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.
4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.
Art. 86 (18)
(Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive)
1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. 112/1998, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio.
2. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione attraverso programmi annuali di intervento.
Art. 87
(Convenzioni)
1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.
2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.
Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi
Art. 88
(Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese)
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione:
a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:
1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981;
d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi;
e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici.
Art. 89
(Agevolazioni di credito)
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresì riservati alla Regione:
a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.
Art. 90
(Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
NOTE :
(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio 30 agosto 1999, n. 24 ,S.O. n. 2
(2) Alinea modificata dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(3) Lettera modificata dall'articolo 40, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(4) Comma abrogato dall'articolo 40, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(5) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(6) Articolo aggiunto dall'articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(7) Comma modificato dall'articolo 25, commi 3 e 4 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(8) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12
(9) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12
(10) Comma modificato dall'articolo 25, comma 5 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(11) Lettera aggiunta dall'articolo 40, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(12) Lettera modificata dall’articolo 25, comma 6 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(13) Lettera aggiunta dall’articolo 40, comma 3, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(14) Lettera abrogata dall’articolo 40, comma 3, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(15) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 3, lettera c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(16) Comma aggiunto dall’articolo 40, comma 3, lettera d) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(17) Lettera abrogata dall'articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10
(18) Articolo sostituito dall’articolo 25, comma 7 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
Capo II
Decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 191 (33)
(Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)
1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:
a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997;
b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'articolo 192.
2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di entrata in vigore dalle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse.(34)
2 bis. L’effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 8 , comma 1, lettera a) in materia di agricoltura decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale emanata ai sensi dell’articolo 188 ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalla legge stessa. Fino a tale data le funzioni ed i compiti genericamente conferiti agli enti locali dall’articolo 39 sono esercitati dalla Regione, unitamente a quelli conferiti dallo Stato con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e ad essa riservati dall’articolo 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 in materia di agricoltura.(35)
3. Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della l. 59/1997.
4. Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs 112/1998
4 bis. L’effettivo esercizio da parte dei comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), decorre dal 1° marzo 2002. A partire da tale data le province assicurano ai comuni, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di consulenza e di supporto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti. (35a)
Capo III
Scadenze temporali per l'emanazione l'adeguanmento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore
Art. 194
(Legislazione regionale di settore)
1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.
2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresì all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonché al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.
5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali.
6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione può:
a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto;
b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse.
7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.
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